TUTTE LE STATISTICHE SUL GIOCO DEL LOTTO

Regolamento del gioco del Lotto



Il Gioco del Lotto è disciplinato dalla legge n. 528 del 2/8/1982 (in G.U. n. 222/82) e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16/9/1996. Attualmente la sua gestione è affidata all’Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, con sede in Roma presso il Ministero delle Finanze. Legge 2 agosto 1982, n. 528 (gu n. 222 del 13/08/1982) ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto. Preambolo La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato; Il Presidente della repubblica Promulga La seguente legge: Titolo I ordinamento del gioco del lotto
Art. 1. L’esercizio del gioco del lotto è riservato allo stato. Il servizio del lotto è affidato all’amministrazione autonoma dei monopoli di stato che lo gestisce, nell’ambito dei monopoli fiscali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e dal successivo regolamento di applicazione ed esecuzione.
Art. 2. Il gioco del lotto si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia. I cinque numeri estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Il gioco si articola nelle fasi della raccolta delle scommesse, della emissione dello scontrino, delle operazioni di controllo, della elaborazione dei tabulati in diversi livelli di automazione di un unico sistema, nonché del riscontro delle scommesse e della convalida delle vincite.
Art. 3. Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina. L’importo di ciascuna scommessa è fissato in £ 500, 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 che il giocatore può frazionare in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 100 oppure ad un multiplo di 100. La scommessa per tutte le ruote non può essere inferiore a lire duemila. Gli importi previsti nel comma precedente possono essere aumentati con decreto del ministro delle finanze da pubblicarsi nella gazzetta ufficiale.
Art. 4. Le scommesse sono ricevute presso i punti di raccolta da concessionari-raccoglitori del gioco mediante l’impiego di terminali automatizzati, che assicurano la immediata trasmissione dei dati all’ufficio centrale di elaborazione anche mediante centri intermedi di elaborazione, ed il rilascio di uno scontrino attestante l’avvenuta giocata. Lo scontrino deve contenere la data della giocata e quella in cui avverrà l’estrazione; il numero di matricola che contraddistingue il raccoglitore; l’indicazione dell’importo della scommessa; i numeri prescelti; le poste; le sorti e le ruote cui si riferisce la scommessa stessa.
Art. 5. Le matrici meccanizzate delle scommesse affluite ai centri di elaborazione dati sono custodite dalla commissione di zona costituita per il controllo del gioco del lotto presso le intendenze di finanza di ciascuno dei capoluoghi di provincia indicati come ruote dal primo comma dell’articolo 2. La circoscrizione territoriale di ciascuna commissione di zona è determinata con il decreto previsto nel terzo comma dell’articolo 3. La commissione di zona è nominata dall’intendente di finanza ed è composta da un rappresentante della amministrazione finanziaria che la presiede e da due funzionari del ministero del tesoro e dell’amministrazione autonoma dei monopoli di stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dallo intendente. La commissione di zona, oltre a svolgere i compiti di cui al successivo articolo 11, provvede al controllo della regolarità delle operazioni di deposito, alla conservazione e alla custodia delle matrici.
Art. 6. Le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona prevista nell’articolo precedente. Lo scontrino attestante l’avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare alla estrazione. Quando le matrici rivelano incompletezza di dati o le scommesse sono state accettate in violazione delle disposizioni dell’articolo 3 o i dati non sono pervenuti al centro di elaborazione, le scommesse si considerano non avvenute e il giocatore escluso dalla partecipazione all’estrazione ha diritto al rimborso dell’importo della scommessa previa esibizione dello scontrino al raccoglitore. La commissione di zona dichiara l’esclusione dalla estrazione con decisione pubblicata nel bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto. Il rimborso dell’importo delle scommesse escluse dalla partecipazione alla estrazione deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.
Art. 7. Le estrazioni avvengono presso le intendenze di finanza di ciascun capoluogo di provincia indicato come ruota dal primo comma dell’articolo 2, ad opera di una commissione composta dall’intendente di finanza che la presiede, da un funzionario del ministero del tesoro, da un funzionario dell’amministrazione autonoma dei monopoli di stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell’amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione designato dall’intendente di finanza Le estrazioni sono effettuate ogni settimana nei giorni, nelle ore e con le modalità stabilite annualmente con il decreto previsto nel terzo comma dello articolo 3. Con lo stesso decreto può essere altresì disposto che le estrazioni avvengano in Roma per tutte le ruote. In questo caso la commissione nominata presso l’intendenza di finanza di Roma cura l’estrazione per tutte le ruote. La segreteria della commissione redige il verbale della avvenuta estrazione che comunica immediatamente alla commissione di zona per le operazioni di cui all’articolo 11.
Art. 8. I premi sono fissati come appresso: Sorti del gioco estratto semplice premi per ogni combinazione undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta Sorti del gioco ambo premi per ogni combinazione duecentocinquanta volte la posta Sorti del gioco terno premi per ogni combinazione quattromiladuecentocinquanta volte la posta Sorti del gioco quaterna premi per ogni combinazione ottantamila volte la posta Sorti del gioco cinquina premi per ogni combinazione un milione di volte la posta In qualsiasi modo l’importo della scommessa sia ripartito tra le poste il premio non può eccedere complessivamente la somma di lire 200 milioni. Qualora la scommessa dia luogo ad un premio complessivo eccedente, il premio è ridotto a questo importo senza altro diritto per il giocatore. Il limite di cui sopra può essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell’articolo 3. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell’articolo 30 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Art. 9. Il pagamento delle vincite è eseguito su presentazione dello scontrino a condizione che questo sia integro, completo in tutti i suoi dati e corrisponda alla registrazione effettuata presso i centri di elaborazione dati. Il pagamento è effettuato conformemente ai criteri contenuti nell’articolo precedente, in base alle poste risultanti dalla registrazione stessa. Se dalla registrazione non risulta che il giocatore ha frazionato l’importo della scommessa in poste tra le diverse sorti, l’importo dell’intera scommessa si intende riferito alla sorte che offre la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giocati. Qualora l’importo complessivo della scommessa risultante dallo scontrino e dalla registrazione dei dati sia diverso dall’importo frazionato per singole poste, questo deve essere proporzionalmente aumentato o diminuito onde equipararlo a quello complessivo della scommessa.
Art. 10. Le vincite il cui importo non supera £. 250.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la scommessa previa esibizione dello scontrino. Per le vincite di importo superiore il giocatore è tenuto a presentare lo scontrino all’intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Qualora il giocatore abbia altrove il domicilio fiscale può presentare lo scontrino all’intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il luogo del domicilio fiscale, che lo trasmetterà all’intendenza di finanza nella cui competenza territoriale è compreso il punto di raccolta che ha accettato la scommessa. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione autonoma dei monopoli di stato con assegno speciale al portatore. La esibizione dello scontrino prevista nel primo comma e la sua presentazione prevista nel secondo comma si considera come richiesta del pagamento del premio. Il pagamento del premio deve essere richiesto a pena di decadenza entro e non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto.
Art. 11. La commissione di zona di cui all’articolo 5 procede alle operazioni di riscontro delle scommesse e convalida le vincite secondo i tabulati forniti dal centro elaborazione dati e redige il bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto per le vincite verificatesi nella circoscrizione, da pubblicarsi settimanalmente. Il bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse sito nella circoscrizione, per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione. Avverso il provvedimento della commissione di zona ogni giocatore in possesso di scontrino ammesso a partecipare all’estrazione della relativa ruota può proporre opposizione mediante atto in carta semplice spedito a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno alla stessa commissione entro il termine di giorni otto decorrenti dalla data di pubblicazione del bollettino. Ai fini della tempestività dell’opposizione si ha riguardo alla data di spedizione. Sull’opposizione la commissione decide entro il termine di quindici giorni con delibera pubblicata nel numero immediatamente successivo del bollettino ufficiale di zona del gioco del lotto. Avverso la decisione delle commissioni di zona può essere proposto, mediante atto in carta semplice da trasmettersi a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno, ricorso alla commissione centrale del gioco del lotto, entro il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione della decisione nel bollettino ufficiale. Ai fini della tempestività del ricorso si ha riguardo alla data di spedizione. La commissione centrale è nominata con decreto del ministro delle finanze ed è composta dal direttore generale delle entrate speciali che la presiede, da due funzionari della stessa direzione, da un funzionario del ministero del tesoro e da un funzionario della amministrazione autonoma dei monopoli di stato. Uno dei funzionari della direzione generale delle entrate speciali funge da segretario. La commissione centrale decide entro il termine di giorni quindici; la delibera è pubblicata nel numero successivo del bollettino ufficiale di zona della ruota di roma. Il bollettino deve essere affisso presso ogni punto di raccolta delle scommesse per la durata e con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione. Avverso il mancato accoglimento della opposizione o del ricorso previsto dai commi precedenti, l’interessato può adire l’autorità giudiziaria ordinaria. La domanda deve essere proposta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, nel bollettino, della pronuncia delle commissioni, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione è compreso il punto di raccolta ove è stata effettuata la scommessa.
Art. 12. I punti di raccolta del gioco del lotto sono collocati presso le rivendite dei generi di monopolio; possono altresì essere collocati presso le ricevitorie del lotto qualora si sia verificata l’ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell’articolo 21. La gestione dei punti di raccolta, determinati a norma del secondo comma dell’articolo 13, è data in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri rivenditori richiedenti, sia titolare di concessione di rivendita da tempo anteriore, salvo quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 21. I punti di raccolta sono dotati di apparecchiatura elettronica terminale con collegamento su linee telefoniche con l’ufficio centrale di elaborazione in roma anche mediante centri intermedi di elaborazione dati. È istituita l’imposta di concessione governativa per l’esclusiva gestione dei punti di raccolta del gioco del lotto; la determinazione della relativa misura sarà effettuata con il regolamento previsto nell’articolo 13. Le spese per l’impianto e la manutenzione del processo di meccanizzazione ed automazione del gioco del lotto sono computate in misura percentuale sugli importi lordi derivanti dalle scommesse.
Art. 13. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del presidente della repubblica su proposta del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione. Con il regolamento saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttività prefissati per le singole aree. Saranno altresì stabiliti il piano di attuazione della automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all’articolo precedente; la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalità di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonché i termini e le modalità di contabilizzazione, di emissione di assegni speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione - per quanto riguarda quelli di importo non superiore a l. 250.000 - con i versamenti di cui sopra; l’entità del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull’incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalità di erogazione; le norme di responsabilità dei raccoglitori nei confronti della amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalità per la custodia e la conservazione delle matrici per lo svolgimento e la organizzazione del gioco, per la pubblicità delle decisioni, per i riscontri ed i controlli.
Art. 14. Nel bilancio dell’amministrazione autonoma dei monopoli di stato è istituita, sia all’entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata “servizio del gioco del lotto”, con opportuna ripartizione in capitoli. All’entrata sono imputati i versamenti del tesoro dello stato, da classificarsi spese obbligatorie, a titolo di “assegnazioni per la gestione del servizio del gioco del lotto”, ivi comprese le assegnazioni straordinarie rese eventualmente necessarie a causa di vincite eccezionalmente elevate, da provvedersi con decreto del ministro del tesoro. Alla spesa sono imputati il compenso percentuale ai raccoglitori, gli oneri di impianto e di manutenzione delle attrezzature meccaniche ed elettroniche nonché quelli per approvvigionamento dei materiali di funzionamento, il pagamento delle vincite, ogni altro pagamento previsto per legge ed il versamento al bilancio dello stato in apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata della eventuale differenza a saldo di fine esercizio a titolo di provento del servizio. Presso la tesoreria centrale dello stato è istituito un conto corrente infruttifero intestato all’amministrazione autonoma dei monopoli di stato denominato “servizio del gioco del lotto” per ricevere in accredito tutte le somme riscosse in relazione alla rubrica di entrata di bilancio di cui al comma precedente e in addebito tutte le somme pagate in relazione alla rubrica medesima della spesa. La tesoreria centrale dello stato, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere, per il finanziamento del servizio del gioco del lotto, un’apertura di credito sul conto corrente di cui al comma precedente, fino alla concorrenza di un quarto dell’ammontare complessivo delle somme stanziate nei capitoli di spesa della rubrica gioco del lotto del bilancio della amministrazione dei monopoli di stato per l’esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione del ministro del tesoro. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’amministrazione autonoma dei monopoli di stato redige una relazione amministrativo-contabile sul servizio del gioco del lotto relativa all’anno precedente e la trasmette per l’approvazione al ministro delle finanze.
Art. 15. All’articolo 40, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: “di l. 3.000.000” di cui al numero 1, “di l. 500.000” di cui al numero 2 e “di l. 3.000.000” di cui al numero 3 sono sostituite rispettivamente dalle parole: “di l. 15.000.000”, “di l. 2.500.000” e “di l. 15.000.000”. Dopo il primo comma dello stesso articolo 40 è aggiunto il seguente: “l’autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura”. All’articolo 41, ultimo comma, le parole: “di lire 100.000” sono sostituite dalle parole: “di l. 500.000”.
Art. 16. Il primo ed il secondo comma dell’articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente: “Le operazioni a premio di cui all’articolo 44, lettera a) e b), sono soggette ad una tassa di licenza di l. 100.000 quando sono limitate ad una sola provincia, di l. 150.000 quando sono svolte in due o più province”. Il secondo comma dell’articolo 56 è abrogato. Titolo II disposizioni penali
Art. 17. Chiunque esercita il gioco del lotto con promessa di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo anche simile al lotto pubblico è punito con la reclusione da uno a otto mesi e con la multa da l. 1.000.000 a l. 20.000.000. Il giocatore, quando non abbia concorso nell’organizzazione del gioco, è punito, per il solo fatto della partecipazione, con la multa da l. 100.000 a l. 1.000.000. Chiunque in qualsiasi modo rende note al pubblico operazioni di gioco clandestino del lotto, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i biglietti, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da l. 100.000 a l. 1.000.000.
Art. 18. Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l’ammenda da l. 100.000 a l. 1.000.000. Se l’oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l’offerta è clandestina, la pena è raddoppiata. Le pene previste nel presente articolo e nell’articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.
Art. 19. Chiunque contraffà gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini è punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da l. 1.000.000 a l. 10.000.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Art. 20. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto senza averne ottenuta la concessione o quando questa sia scaduta o sia stata revocata, è punito con la multa sino a lire 50 milioni. Chiunque effettua la raccolta delle scommesse del gioco del lotto pubblico fuori dei punti di raccolta è punito con la multa sino a l. 1.000.000. Titolo III disposizioni transitorie e finali
Art. 21. Il ruolo del personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso. Salvo quanto previsto nel quarto comma dell’articolo 22, al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il sessantesimo anno di età e sia ancora in servizio è riconosciuta, per favorirne l’esodo volontario, una anzianità virtuale di tre mesi per ogni anno di servizio prestato fino ad un massimo di cinque anni validi agli effetti del raggiungimento del limite di età pensionabile o della maturazione del diritto a pensione. Per fruire della disposizione di cui al comma precedente gli interessati dovranno presentare espressa ed irrevocabile domanda alla competente intendenza di finanza entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale del lotto in servizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha compiuto il sessantesimo anno di età può presentare domanda di dimissioni dal servizio entro e non oltre lo stesso termine previsto nel secondo comma e contestualmente richiedere in concessione l’esercizio della raccolta delle scommesse a condizione che non sussistano le cause di esclusione ed incompatibilità indicate negli articoli 6, 7 e 18 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e che disponga di idoneo locale; le stesse cause costituiscono causa di decadenza dalla concessione. Le dimissioni producono effetto dalla data della concessione dell’esercizio della raccolta delle scommesse. La concessione di cui al presente comma non è cedibile e decade con la decadenza del concessionario. È fatto divieto ai dipendenti collocati a riposo e che hanno presentato domanda di dimissioni a norma delle disposizioni che precedono di assumere impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
Art. 22. Il personale del lotto, di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso delle disposizioni recate dall’articolo precedente, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli organici dell’amministrazione centrale e periferica del ministro delle finanze, nelle qualifiche funzionali acquisite a norma dell’articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la anzianità maturata alla data di cui sopra. I posti attribuiti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive vacanze nei ruoli. L’immissione in servizio avverrà in più soluzioni conformemente all’attuazione del piano di attuazione della automazione del servizio e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del ministro delle finanze potranno essere stabiliti corsi regionali di formazione professionale al fine di consentire l’inserimento produttivo del personale negli uffici siti nella provincia di residenza salve altre e diverse assegnazioni su domanda dei soggetti interessati. Il personale del lotto, che alla data del 13 luglio 1980 ha superato il sessantacinquesimo anno di età e risulta ancora in servizio per effetto dell’articolo 27, sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è collocato a riposo entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, senza il beneficio di cui al primo comma dell’articolo 21. Il compenso graduale sulle riscossioni, fissato per i ricevitori del lotto dal terzo comma dell’articolo 27 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è soppresso con la cessazione delle riscossioni medesime. L’assegno ad personam, di cui al quarto comma dell’articolo 27 della precitata legge 11 luglio 1980, n. 312, è riassorbito per normale progressione economica.
Art. 23. Con l’entrata in vigore della presente legge, la trattenuta dell’1 per cento sulle vincite al gioco del lotto, prevista dall’articolo 2, penultimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, è devoluta al “fondo di previdenza per il personale del ministero delle finanze” di cui al decreto del presidente della repubblica 17 marzo 1981, n. 211.
Art. 24. Fino e non oltre l’ultima scadenza dei termini previsti nel secondo comma dell’articolo 22: le spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto sono a totale carico dello stato e sono rimborsate ai gestori sulla base di comprovata e valida documentazione da esibire alle competenti intendenze di finanza; ai gestori delle ricevitorie del lotto che subiscono furti o rapine deve essere reintegrata la dotazione dei bollettari per l’importo corrispondente alla somma rapinata e versata in meno. Il reintegro avviene dietro iscrizione a campione demaniale da effettuarsi presso il competente ufficio del registro a cura della intendenza di finanza sede di estrazione, che provvede ad emettere il prescritto decreto di discarico amministrativo. Ogni azione di recupero della somma di cui sopra è sospesa sino alla decisione, in sede giurisdizionale, della corte dei conti. Accertata la mancanza di ogni responsabilità del gestore del lotto da parte della suddetta corte, la somma rapinata e versata in meno si considera inesigibile; per il trasferimento del ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un’altra si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 32 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. È abolita la distinzione in classi delle ricevitorie del lotto. Durante la temporanea assenza del gestore, da qualsiasi causa determinata, tutti gli obblighi e diritti di quest’ultimo sono assunti dall’impiegato al quale viene affidata la gestione della ricevitoria.
Art. 25. Con l’entrata in vigore del decreto del presidente della repubblica, con il quale dovrà essere soppresso, ai sensi dell’articolo 29 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l’ente “fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto”, i gestori delle ricevitorie del lotto sono esonerati dall’obbligo di prestare la cauzione prevista dallo articolo 103 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 26. Ai gestori delle ricevitorie del lotto è fornita a titolo di deposito, una dotazione di bollettari del gioco, in relazione al presunto consumo sino alla cessazione dell’attività dei diversi tipi di bollettari, senza alcun obbligo di versamento di somme o di cauzione. Della dotazione ricevuta i gestori devono dar conto in qualunque momento e comunque alla fine di ogni periodo estrazionale. Per le procedure, i controlli e le responsabilità si applicano le norme già vigenti in materia, compatibilmente con quanto previsto nel primo comma del presente articolo.
Art. 27. Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1978 l’importo annuo lordo di l. 800 previsto dall’articolo 3 del decreto del presidente della repubblica 7 giugno 1979, n. 223, è attribuito ai gestori delle ricevitorie del lotto anche in aggiunta alle quote d’aggio spettanti. Con effetto dall’entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n.312, al personale del lotto spetta l’assegno temporaneo previsto dall’articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412. Tale assegno sarà riassorbito con la successiva progressione economica anche per passaggi di livello. Al predetto personale si applicano, altresì, le disposizioni del decreto del presidente della repubblica 5 maggio 1975, n. 146. Ai dipendenti del lotto in attività di servizio ed ai loro familiari è rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto del presidente della repubblica 28 luglio 1967, n. 851, la tessera personale di riconoscimento valida per la riduzione ferroviaria, concessione speciale c. La medesima concessione sarà estesa al personale in quiescenza, allorquando l’onere relativo alla corresponsione delle pensioni graverà sul bilancio dello stato.
Art. 28. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 21, 22, ultimo comma, 24 e 27, valutato per il 1982 in lire 10 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l’anno finanziario medesimo, all’uopo utilizzando l’accantonamento “provvidenze urgenti per il personale del lotto”. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 29. Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 2 agosto 1982 Pertini Spadolini - Formica - La Malfa - Andreatta - Darida visto, il guardasigilli: Darida