Art. 1 - Il presente decreto disciplina l'organizzazione, l'esercizio e la gestione del gioco Enalotto, commercialmente noto come "SuperEnalotto". Nell'ambito del presente decreto e in tutti i provvedimenti collegati i termini "Enalotto" e "SuperEnalotto" sono impiegati come tra loro equivalenti, in quanto identificano il medesimo gioco.
Art. 2 - Il gioco Enalotto e le sue formule di gioco complementari sono giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 90, lettera b, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Sono giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all'atto della giocata, ovvero sull'attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita ad un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale, e che prevedono altresì la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi. Non sono in ogni caso intesi come giochi numerici a totalizzatore nazionale i giochi ad oggi già oggetto di concessione, diversi dall'Enalotto e dal suo gioco complementare ed opzionale.
Art. 3 - Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso ed indipendentemente dalla loro sequenza, i numeri estratti nel corso di un'apposita estrazione, che si effettua in base ad un apposito regolamento pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione e su quello informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, con la supervisione di una Commissione ministeriale.
I calendari dei concorsi sono stabiliti con appositi provvedimenti. Su proposta del Concessionario possono essere altresì indetti concorsi straordinari, purché successivi alla scadenza degli abbonamenti di cui all'art. 5, comma 2, che siano in corso di validità nel momento in cui i suddetti concorsi straordinari vengono indetti.
Per ciascun concorso sono estratti:
La combinazione di 6 numeri di cui alla lettera a) ed il numero di cui alla lettera b) sono estratti da una medesima serie continua di numeri, compresi tra 1 e 90, senza reimmissione dei numeri estratti, per mezzo di un sistema estrazionale che assicuri che ogni estrazione risulti non prevedibile, non influenzabile e caratterizzata, per ciascuno dei numeri da estrarre, dalla medesima probabilità di estrazione. Tale sistema estrazionale, basato, su urne automatizzate, è definito nell'ambito dell'apposito regolamento di cui al comma 1.
Il numero valevole per il gioco complementare ed opzionale di cui alla lettera c) è estratto da un'ulteriore e distinta serie continua di numeri compresi tra 1 e 90 per mezzo di un sistema analogo al precedente, che assicuri i medesimi requisiti.
Per ogni pronostico indovinato relativo ai numeri estratti di cui al comma 3, lettera a) si consegue un punto.
Le categorie di premi sono 5:
Nel caso in cui, per uno specifico concorso, non risulti possibile effettuare nei tempi stabiliti l'estrazione dei numeri di cui al comma 3, l'apertura di quello successivo viene differita per il tempo strettamente necessario all'effettuazione dell'estrazione del concorso già chiuso, ove se ne ravvisi la concreta possibilità.
Nel momento in cui risulti evidente l'impossibilità di recuperare l'estrazione non avvenuta in tempo utile per lo svolgimento del concorso successivo, l'apertura di quest'ultimo viene comunque disposta con provvedimento di AAMS.
Ove l'estrazione non avvenuta non risulti effettuabile né tempestivamente recuperabile, si dà luogo all'annullamento del relativo concorso ed al rimborso integrale del costo delle giocate effettuate, a seguito della presentazione delle ricevute di gioco entro 90 giorni dall'annullamento del concorso stesso.
Art. 4 - Una combinazione di gioco è costituita da un insieme di sei numeri di cui si pronostica l'estrazione, indipendentemente dalla loro sequenza.
Il costo unitario al pubblico della singola combinazione di gioco è di euro 0,50; la giocata minima non può essere inferiore a due combinazioni di gioco.
Il montepremi destinato alle vincite di ciascun concorso è costituito dal 34,648% dell'ammontare complessivo del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte.
Il montepremi totale viene ripartito tra le cinque categorie di premi nelle seguenti proporzioni:
La quota unitaria da pagare per le diverse categorie di premi di cui all'articolo 3, comma 5, si determina suddividendo i rispettivi montepremi in parti uguali tra le giocate risultate vincenti.
Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di prima categoria con punti 6 il relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello della medesima categoria del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzate vincite con punti 6.
Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di seconda categoria con punti 5 più il numero complementare, il relativo montepremi:
Per ciascun concorso, in mancanza di vincite di terza categoria con punti 5 e/o di quarta categoria con punti 4 e/o di quinta categoria con punti 3, i rispettivi montepremi andranno ripartiti in parti uguali tra le categorie in cui vi siano giocate vincenti.
Fermo restando quanto espressamente stabilito ai commi 5 e 6, qualora in un determinato concorso non venisse realizzato alcun punteggio vincente, i montepremi di terza, quarta e quinta categoria andranno cumulati con quelli delle medesime categorie di premi del concorso successivo, fino al concorso nel quale saranno realizzati punteggi vincenti.
In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria di premi può essere minore della quota unitaria di una categoria inferiore. Ove, a seguito del computo delle quote, l'importo dei premi di una categoria risulti minore di quello di una categoria inferiore, si procede alla fusione delle due categorie e dei relativi montepremi. Ove il premio risultante dalla fusione di più categorie risulti maggiore di quello di una categoria superiore, si procede alla fusione delle categorie interessate.
Con appositi provvedimenti può essere disposto l'incremento del montepremi, relativamente ad una o più delle cinque categorie di premi di cui all'articolo 3, ovvero possono essere introdotte categorie di premi speciali, utilizzando proventi ottenuti come contropartita per l'eventuale utilizzo commerciale, limitato nel tempo, di beni immateriali ed opere dell'ingegno di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione medesima, relativamente all'Enalotto e agli altri giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Art. 5 - La giocata può essere effettuata tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore con le seguenti modalità:
Il giocatore può altresì acquistare giocate già convalidate dal titolare del punto di vendita del gioco fisico, il quale è tenuto a consegnargli all'atto dell'acquisto le relative ricevute di gioco.
Il giocatore può effettuare giocate in abbonamento, vale a dire impartire disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e consecutivi, secondo modalità comunicate preventivamente dal Concessionario
ad AAMS e da questa approvate.
AAMS, su proposta del Concessionario, può autorizzare la raccolta anticipata di giocate, su prenotazione, per uno o più concorsi futuri, anche straordinari ed anche non consecutivi.
Art. 6 - L'eventuale raccolta all'estero dell'Enalotto e del suo gioco complementare ed opzionale, sia attraverso il canale fisico, sia per via telematica, potrà effettuarsi a seguito di appositi provvedimenti.
Art. 7 - Nel caso di giocata effettuata presso i punti di vendita fisici, il terminale di gioco, ottenuta la conferma della sua avvenuta registrazione telematica presso il centro di totalizzazione del Concessionario, emette la ricevuta di gioco, che deve essere custodita dal giocatore con ogni cura e diligenza, rappresentando l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, escluso qualsiasi equipollente.
La ricevuta di gioco riporta almeno i seguenti dati, che valgono a tutti gli effetti del gioco:
All'atto del ritiro della ricevuta di gioco il giocatore è tenuto a controllarla e, in caso di difformità dei dati su essa riportati rispetto alla sua volontà, comunque espressa, ha la facoltà di richiedere con immediatezza l'annullamento della giocata effettuata, previa restituzio ne della ricevuta difforme. In ogni caso l'annullamento della giocata non può essere effettuato una volta sopravvenuta la chiusura dell'accettazione delle giocate stesse.
Sono predisposti dal Concessionario, preventivamente sottoposti all'approvazione di AAMS e messi a disposizione del pubblico, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale:
Sono parte integrante del presente decreto gli allegati A e B, che riportano, rispettivamente:
Le schede di partecipazione al SuperEnalotto possono consentire la contestuale partecipazione al suo gioco complementare ed opzionale.
Il Concessionario è tenuto a pubblicizzare adeguatamente la presente disciplina di gioco, unitamente alle istruzioni operative per l'effettuazione delle giocate nelle loro diverse modalità, a quelle per la riscossione delle vincite ed a quelle per la presentazione dei reclami:
La partecipazione al gioco implica la piena conoscenza del presente decreto e l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.
Art. 8 - Per "giocata sistemistica" si intende la giocata ottenuta dallo sviluppo di una disposizione di gioco, comunque impartita, dalla quale derivi matematicamente una pluralità di combinazioni di gioco. Ogni singola giocata a combinazione sistemistica si effettua entro il limite massimo di 27.132 combinazioni di gioco.
Per "giocata a caratura" si intende la suddivisione di una giocata in quote di uguale valore, acquistabili separatamente e denominate cedole di caratura. I giocatori concorrono al pagamento della giocata stessa ed alla suddivisione delle eventuali vincite in misura proporzionale al numero di cedole di caratura acquistate.
Il costo di ciascuna cedola di caratura è determinato dal valore complessivo della giocata a caratura, diviso il numero delle cedole di caratura che la compongono. Il costo minimo di ciascuna cedola di caratura è proposto dal Concessionario ed approvato da AAMS e in nessun caso può essere inferiore ad euro 5.
Le giocate a "caratura ordinarie" sono organizzate ed effettuate sotto la propria responsabilità dal titolare del punto di vendita, il quale, successivamente alla convalida della giocata a caratura, provvede alla vendita delle quote previste ai giocatori che ne fanno richiesta, rilasciando la relativa cedola di caratura.
Le giocate a "caratura speciale" sono effettuate dal Concessionario sotto la propria responsabilità. Successivamente alla convalida il Concessionario provvede alla loro vendita, sia per il tramite dei punti di vendita fisici che dei canali di distribuzione a distanza.
Le giocate a caratura speciale si effettuano con le modalità stabilite da apposito provvedimento.
Una volta effettuate e convalidate, in nessun caso le giocate a caratura, ordinarie o speciali, possono essere annullate.
Art. 9 - È istituita una Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con specifica competenza in ordine alle seguenti attività:
La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è composta da tre dirigenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri. Presiede la Commissione il dirigente di rango più elevato. Nei casi in cui tutti i dirigenti fossero di pari rango, ovvero l'applicazione del criterio dovesse individuare due dirigenti, presiede il più anziano di essi, in relazione all'età anagrafica.
Assolve le mansioni di segretario della Commissione un funzionario di AAMS con qualifica non inferiore a quella corrispondente a ex Direttore (C2).
Presenziano alle operazioni della Commissione, fornendo altresì il supporto da questa eventualmente richiesto, uno o più rappresentanti del Concessionario.
Il Concessionario mette a disposizione della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, per l'espletamento delle proprie funzioni:
Il Concessionario è comunque responsabile degli esiti dell'attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con l'eccezione di quanto direttamente ed esclusivamente dipendente dall'operato di competenza della Commissione stessa.
Gli oneri e le spese per il funzionamento della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, stabiliti da AAMS, sono totalmente a carico del Concessionario.
È facoltà di AAMS acquisire ogni possibile informazione utile ai fini del controllo sull'andamento del gioco, con ampia facoltà di ispezione, nonché di accesso ad ogni informazione, dispositivo, sistema o locale nella disponibilità del Concessionario.
Con provvedimenti di AAMS possono essere istituite altre competenti commissioni, ai fini dei necessari controlli sul gioco.
Art. 10 - AAMS stabilisce:
Per ciascun concorso, cessata l'accettazione delle giocate ed esperiti gli opportuni controlli, il Concessionario trasferisce i dati di gioco su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili, provvedendo altresì a renderli identificabili in modo univoco e certo quanto al loro contenuto, in base alle disposizioni di AAMS. Tali dati costituiscono, a tutti gli effetti, le matrici delle schede del concorso, che fanno fede nei casi di contestazione.
I dischi ottici sono consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 9, mediante apposito verbale di consegna, prima dell'inizio delle estrazioni di cui all'articolo 3, nel formato, con le modalità e nel numero di copie ritenuti necessari da AAMS, comunque non inferiore a tre unità, anche ai fini di successivi controlli e verifiche.
La Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, verificata l'osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3, nonché la leggibilità ed il contenuto dei dischi ottici da custodire, verbalizza i dati relativi al numero delle giocate effettuate, delle giocate annullate e delle giocate da conteggiare a montepremi.
Tassativamente prima dell'ora fissata per le estrazioni di cui all'articolo 3 i dischi ottici sono riposti e chiusi in uno o più armadi blindati che solo la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco è in grado di aprire, collocati nel luogo ove la Commissione stessa si riunisce.
Completati gli adempimenti previsti ai commi 4 e 5, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco dà il nulla osta all'effettuazione
dell'estrazione, dandone formale comunicazione alla Commissione incaricata di sovrintendere alle operazioni di estrazione, di cui all'articolo 3, comma 1.
A seguito dell'avvenuta estrazione di cui all'articolo 3, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco:
Stabilito il numero delle giocate vincenti che concorrono alla ripartizione del montepremi, suddivise per categorie di premi, la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco provvede:
Tutte le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco sono descritte in appositi verbali. Ai verbali relativi alle operazioni di determinazione delle vincite sono allegati, nel formato richiesto da AAMS, gli elenchi di tutte le giocate vincenti superiori a € 20.000, nonché un supporto ottico con l'elenco delle giocate vincenti di tutte le categorie.
Per ogni singolo concorso, trascorso il termine per la presentazione dei reclami di cui all'articolo 18, comma 2, i dischi ottici sui quali sono stati trasferiti i dati di gioco verranno conservati per ulteriori due anni, decorsi i quali cessa ogni obbligo di ulteriore conservazione, fatta eccezione per quelli relativi ai reclami o ai ricorsi presentati, siano essi accolti, non accolti o in fase di valutazione, che vanno custoditi fino alla definitiva risoluzione delle controversie.
Le necessarie procedure di dettaglio concernenti le funzioni e le attività della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, nonché inerenti ad ogni altro controllo ritenuto necessario, operazioni tutte da verbalizzare, sono stabilite con appositi provvedimenti di AAMS.
Art. 11 - Costituiscono archivio del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco.
Costituiscono archivio di sicurezza del gioco i dischi ottici consegnati dal Concessionario direttamente ad AAMS. In casi eccezionali la Commissione di cui al comma 1 può disporre l'utilizzo dell'archivio di sicurezza del gioco.
In caso di impossibilità di utilizzo degli archivi di cui ai commi 1 e 2, costituiscono archivio del gioco i dati inviati dal Concessionario ad AAMS per mezzo di collegamenti di rete, con le modalità e la tempistica indicate dall'Amministrazione, anche allo scopo di disporre di ulteriori archivi di sicurezza, a fronte di ogni possibile esigenza.
Qualora dovesse verificarsi la distruzione o la inutilizzabilità dell'archivio del gioco di cui ai commi 1, 2 e 3, totale o parziale, prima del suo proficuo utilizzo ai fini della determinazione delle vincite e senza possibilità di recupero dei dati, le matrici distrutte o inutilizzabili saranno dichiarate escluse dal concorso e i relativi giocatori avranno diritto, a spese del Concessionario, al solo rimborso delle giocate effettuate, indipendentemente dagli esiti del concorso stesso.
Art. 12 - Sulla base delle risultanze degli adempimenti della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 9, il Concessionario redige un Bollettino ufficiale generale nel quale, per ogni concorso, sono riportati:
Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene depositato presso la Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, che provvede alla sua archiviazione:
Il Bollettino ufficiale generale di ciascun concorso viene altresì pubblicato dal Concessionario sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale, limitatamente alle informazioni di cui al punto a), entro 2 giorni utili dalla comunicazione dei relativi dati da parte della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco e deve riportare la data della sua pubblicazione. Sul sito internet è reso disponibile, altresì, un applicativo per il riscontro delle giocate vincenti.
Ad ogni concorso il Concessionario redige altresì appositi bollettini ufficiali per ciascun punto di vendita fisico, che sono ad essi inviati entro due giorni utili da quello in cui hanno avuto luogo le operazioni della Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco, con obbligo di esporli al pubblico. In tali bollettini sono riportati:
Art. 13 - La raccolta delle giocate dell'Enalotto è effettuata dal Concessionario attraverso i punti facenti parte della propria rete di vendita, previa sottoscrizione di specifici ed idonei accordi contrattuali. Il Concessionario redige l'elenco dei punti di vendita incaricati della raccolta del gioco con le modalità stabilite da AAMS e lo comunica all'Amministrazione, curandone puntualmente l'aggiornamento. AAMS ha facoltà di richiedere, ed il Concessionario l'obbligo di fornire entro 10 giorni dalla richiesta, copia dei contratti stipulati con specifici punti di vendita.
Il punto di vendita è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di giochi, a pena di annullamento dell'accordo di cui al comma 1.
Il Concessionario vigila, sotto la propria responsabilità, sull'osservanza dei suddetti obblighi, con particolare riferimento al mantenimento nel tempo dei requisiti soggettivi richiesti dalle norme e dall'accordo contrattuale di cui al comma 1, provvedendo a risolvere il contratto stesso ove ne siano ravvisabili le condizioni.
Per la commercializzazione del gioco è riconosciuto al punto di vendita fisico il compenso fissato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del Decreto legge del 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2002, n. 16, nella misura dell'8% del costo al pubblico delle combinazioni di gioco raccolte, a titolo di compenso corrisposto direttamente dal giocatore, suscettibile delle maggiorazioni e variazioni previste per legge.
Il compenso del Concessionario è calcolato in misura percentuale sulla raccolta del gioco, con i criteri fissati nell'atto di convenzione e con le maggiorazioni ivi previste, ove ne ricorrano le condizioni, tenuto conto dell'ammontare delle entrate erariali collegate ai giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Art. 14 - Il Concessionario del gioco, responsabile della gestione del relativo totalizzatore, fornisce ad AAMS la rendicontazione della gestione finanziaria, relativamente a ciascun concorso. Il rendiconto, il cui modello è proposto dal Concessionario sulla base delle indicazioni di AAMS e sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione, contiene in ogni caso almeno le seguenti informazioni:
Su indicazione di AAMS il Concessionario è tenuto a produrre ulteriori rendiconti.
Il Concessionario del gioco è tenuto, altresì, al rendiconto nei confronti della Ragioneria generale dello Stato, responsabile dell'accertamento delle entrate erariali, con le modalità da essa prescritte, nonché a presentare il conto giudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia.
Art. 15 - Il Concessionario è sempre responsabile dell'integrale versamento della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario, anche nel caso di parziale o mancato pagamento da parte di uno o più punti di vendita, fatta salva ogni facoltà di rivalsa ed indennizzo nei confronti dei punti di vendita medesimi.
Per ciascun concorso i versamenti all'erario si effettuano presso la tesoreria dello Stato di Roma, con le modalità stabilite da AAMS con apposito provvedimento, entro due giorni lavorativi utili decorrenti dalla disponibilità delle somme raccolte. Il momento in cui le somme raccolte sono ritenute disponibili per il
Concessionario è fissato convenzionalmente in 3 giorni lavorativi utili dalla scadenza della settimana contabile di riferimento, intesa come il periodo che intercorre tra le giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco.
In caso di ritardato versamento si applicano penalità ed interessi, con i criteri e nella misura previsti.
Con versamenti sul competente capitolo indicato da AAMS, da effettuarsi entro 15 giorni dalla scadenza del termine di decadenza di cui all'articolo 17, comma 4, il Concessionario corrisponde gli importi relativi alle vincite non riscosse. I relativi interessi, sono conferiti nella misura e con le modalità previste da apposito provvedimento per la regolamentazione dei flussi finanziari.
Art. 16 - Le giocate in abbonamento e quelle di cui all'articolo 5 comma 3, vengono contabilizzate in occasione dei rispettivi concorsi cui fanno riferimento. La raccolta delle giocate in abbonamento produce interessi in favore dell'erario, anche per la quota relativa al montepremi, da calcolarsi in modo differenziato per ciascun concorso, con riferimento ai periodi intercorrenti tra il pagamento dell'abbonamento ed i singoli concorsi ricompresi nell'abbonamento medesimo.
Tali interessi vengono corrisposti con frequenza trimestrale, con le modalità stabilite da AAMS.
Art. 17 - Pagamento delle vincite.
Il pagamento delle vincite si effettua a cura e sotto la piena responsabilità del Concessionario, indipendentemente dal soggetto che materialmente lo esegue.
Per quanto riguarda le giocate effettuate tramite la rete dei punti di vendita fisici, la ricevuta di partecipazione al gioco, in originale ed integra, costituisce l'unico titolo valido per la riscossione dei premi, previa opportuna verifica. La verifica della ricevuta di partecipazione e la riscossione dei premi si effettuano:
L'elenco dei punti di pagamento di cui alle lettere c) e d) è esposto presso i punti di vendita dell'Enalotto e pubblicato sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Il pagamento dei premi si effettua, dietro consegna delle ricevute di gioco vincenti integre ed in originale:
Il pagamento dei premi si effettua con le modalità proposte dal Concessionario ed approvate da AAMS, debitamente pubblicizzate presso i punti di vendita e sul sito internet informativo dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale.
Il termine massimo per la presentazione delle ricevute vincenti è di 90 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, a pena di decadenza di ogni diritto. Trascorsi 60 giorni solari dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale dell'esito del concorso, le ricevute vincenti possono essere presentate esclusivamente presso i punti di pagamento direttamente gestiti dal Concessionario, di cui alla lettera d) del comma 2.
Il pagamento dei premi si effettua:
Nel caso di gioco a caratura ordinaria, i valori delle vincite in base ai quali si determinano le modalità della riscossione sono da intendersi riferiti, non già a quanto spettante per la singola cedola di caratura, ma al valore complessivo della vincita della giocata a caratura.
Per ogni vincita pagata oltre il termine fissato sono dovuti al vincitore, da parte del Concessionario, interessi pari al tasso legale, calcolati al momento del pagamento del premio.
Il Concessionario è tenuto a custodire le ricevute di partecipazione, direttamente o per il tramite dei punti di vendita, ma sempre sotto la propria diretta responsabilità:
Le ricevute non più soggette all'obbligo di conservazione devono essere distrutte con le modalità stabilite con provvedimento di AAMS.
I dati anagrafici dei portatori delle ricevute di gioco vincenti, di cui è obbligatoria la comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto delle attività di riciclaggio dei proventi da attività illecite, sono conservati dal Concessionario sotto la propria responsabilità, a disposizione dell'Autorità competente.
Art. 18 - Il giocatore può avanzare reclamo scritto per ottenere il riconoscimento del premio o dei premi, avverso la mancata pubblicazione nel Bollettino ufficiale generale o nel Bollettino ufficiale del punto di vendita degli estremi di una scheda con la quale ritenga di essere vincitore con una o più giocate, ovvero in caso di pubblicazione degli estremi stessi, ma con vincite inferiori a quello cui si ritiene di aver diritto, per numero o importo.
I reclami di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente accompagnati dall'originale delle rispettive ricevute di gioco e, a pena di decadenza da ogni diritto, devono essere presentati al Concessionario entro 60 giorni solari dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale generale del concorso di riferimento.
Il Concessionario è tenuto a protocollare i reclami di cui al comma 1 ed a trasmetterli alla Commissione di determinazione delle giocate vincenti e di controllo del gioco di cui all'articolo 9 entro il tempo massimo di 14 giorni dalla ricezione, corredati da una preliminare istruttoria. È facoltà della suddetta Commissione disporre indagini e richiedere ogni utile elemento di conoscenza in merito al caso oggetto del reclamo al Concessionario, che è tenuto a fornirlo con la massima tempestività consentita.
Per i reclami la Commissione di cui all'articolo 9 è tenuta a pronunciarsi per iscritto, accogliendo o respingendo il ricorso, redigendo apposito verbale.
I reclami accolti e quelli respinti sono pubblicati, alla prima occasione utile, nel Bollettino ufficiale generale, nonché nei bollettini ufficiali dei punti di vendita nei quali sono state effettuate le giocate oggetto dei reclami.
Nel caso in cui un reclamo in materia di vincite sia accolto, la Commissione che ha assunto la decisione in merito dispone, con comunicazione scritta, il pagamento del relativo importo agli aventi diritto, che il Concessionario è tenuto ad effettuare, nella misura stabilita a seguito della rideterminazione delle quote, a proprie spese e senza possibilità di rivalsa nei confronti di AAMS o dell'Erario, con la maggiorazione degli interessi dovuti e delle spese sostenute dal ricorrente.
Per i premi non ancora riscossi, la vincita viene corrisposta nel suo esatto ammontare. In nessun caso è ammessa la rivalsa pro quota nei confronti dei giocatori aventi diritto a premi il cui importo sia stato già calcolato e pubblicato sui bollettini ufficiali, ove tali premi siano stati già corrisposti.
È facoltà del giocatore esperire l'azione giudiziaria, anche in mancanza della previa interposizione del reclamo.
È fatta salva per il Concessionario la facoltà di rivalersi nei confronti di soggetti terzi eventualmente responsabili, del tutto o in parte, di errori o manchevolezze relativi al gioco che abbiano portato pregiudizio economico o all'immagine del gioco stesso.
In caso di mancata osservanza dei livelli di servizio stabiliti dall'atto di Convenzione, al Concessionario si applicano, in favore di AAMS, le penali ivi previste.
Art. 19 - Tutte le precedenti disposizioni relative al concorso pronostici Enalotto cessano di essere applicabili al gioco.
Una volta espletate tutte le attività relative al rapporto concessorio ed alla disciplina del gioco Enalotto vigenti fino al momento in cui avrà efficacia il presente decreto, cessano le loro funzioni le commissioni costituite in Milano, presso la sede del Concessionario, aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame dei reclami, la certificazione dei concorsi e delle vincite, la determinazione dei risultati generali del concorso, la verifica della pubblicazione dei dati ufficiali, la verifica dei versamenti dei premi non riscossi, nonché il controllo dei dati dei concorsi da parte della Ragioneria dello Stato.
Art. 20 - Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia, anche con riferimento all'articolo 19, dalla piena operatività della nuova concessione, attuata in applicazione dell'articolo 1, comma 90 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Gli allegati A e B di cui all'art. 7 comma 5 del presente decreto sono riportati sul sito internet www.giochinumerici.info
Decreto dell'11 giugno 2009 – Prot. N. 2009/21729/giochi/Ena